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Studio Daniele - Consulenza per il Terzo Settore

Ormai ci siamo! E’ tempo di Bilanci!

 

Per la maggior parte degli ETS si avvicina la data per l’approvazione del Rendiconto Economico.

Ricordiamo qui di seguito le prossime scadenze ed i riferimenti di legge da cui esse scaturiscono.

Per quanto riguarda il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato, il codice civile non presenta un articolo specifico per gli enti non lucrativi, per tanto in via estensiva, si prende a riferimento la normativa in tema di società.

 

A tal proposito l’art.2364 co. 2 c.c. così recita:

 

 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.”

 

 

 

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Dunque per tutti gli ETS che chiudono il proprio esercizio il 31 Dicembre il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio è il 30 Aprile.

Ovviamente, qualora lo Statuto prevedesse l’esercizio dell’ente non coincidente con l’anno solare, anche la data per la convocazione della suddetta assemblea subirebbe una variazione. Ad esempio, nel caso di Associazioni Sportive il cui esercizio partisse dal 1 luglio per chiudersi il successivo 30 giugno, la data slitterebbe al 31 Ottobre (120 gg dalla chiusura).

Gli organi coinvolti nell’iter di approvazione del bilancio sono l’“organo di amministrazione” solitamente denominato “Consiglio direttivo”, il collegio dei revisori dei conti (qualora previsto) e l’Assemblea Ordinaria.

Il bilancio viene presentato dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze fornite dal Tesoriere, sottoposto all’eventuale organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) che esprime il proprio parere di conformità alle scritture contabili, ed infine presentato all’Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto.

Per gli Enti del Terzo Settore esiste poi l’obbligo di trasmettere telematicamente il bilancio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entro il 30 Giugno.

Per quanto riguarda lo schema di bilancio da adottare, gli enti non lucrativi, ed in particolare le associazioni, che tengono una contabilità di tipo semplificato (entrate-uscite) non sono obbligate a redigere un vero e proprio bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico, ecc.) ma possono limitarsi ad un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite che l’ente ha fatto registrare nell’esercizio precedente.

Gli enti del Terzo settore devono invece redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020.

 Gli Ets che hanno fatto registrare nell’anno precedente una somma pari o superiore a € 220.000 (art.13, c.2 del codice del Terzo settore) dovranno redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C del decreto ministeriale 5 marzo 2020); se invece le entrate annuali sono state inferiori a 220.000 euro l’ente del Terzo settore potrà limitarsi a redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa (modello D).

Notizie 5 x 1000 

 

L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2025 , presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2025 all’Agenzia delle entrate (ONLUS).

Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2025, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.